Certificazione Energetica in Lombardia

Certificazione Energetica in Lombardia

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Il Quadro Normativo sulla Certificazione Energetica in Lombardia è molto articolato. Con la DGR VIII/3938 del 27 dicembre 2006 venne avviato il processo di Certificazione Energetica degli Edifici in attuazione dell’articolo 29 della LR 26/2003 e dell’articolo 25 della LR 24/2006. Tale delibera non venne però mai pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.). La successiva Deliberazione della Giunta Regionale (DGR VIII/5018) fece partire dal 1º settembre 2007 l’obbligo di certificazione energetica. La DGR VIII/5018 venne in seguito modificata ed integrata dalla DGR VIII/5773 del 31/10/07 e dalla DGR VIII/8745 del 22/12/08, entrata in vigore dal 26 ottobre 2009, che rese obbligatorio la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) nei casi di: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie importanti, accesso agli incentivi ed agevolazioni fiscali e contratti di locazione di aziende. Dal 2008 ad oggi ci sono state altre modifiche ed integrazioni alla DGR 5018/2017, attraverso la DGR 1811 del 31/05/2011, la DGR 2555 del 24.11.2011 e la DGR 4416 del 21/11/2012. A partire dal 15 gennaio 2014, con la DGR X/1216, l’ACE è stato sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), in recepimento alla normativa nazionale (D.L. 63/2013 convertito con L. 90/2013, che ha modificato i contenuti del DLgs 192/2005). La regione Lombardia, con la DGR 3868/2017 del 17 luglio 2015 ha inoltre recepito i Decreti interministeriali del 26 giugno 2015, attuativi del D.Lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013, uniformando le disposizioni regionali per l’efficienza energetica e la certificazione energetica degli edifici al quadro normativo nazionale di riferimento. Infine con il Decreto 6480 del 30 luglio 2015 la regione Lombardia ha approvato le nuove "Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica", che attuano la DGR 17 luglio 2015 n. 3868, in recepimento dei Decreti interministeriali del 26 giugno 2015.

Attestato di Prestazione Energetica (APE) a Milano e provincia

Che cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che riporta in maniera semplice le informazioni sulle prestazioni energetiche dell’edificio oggetto di certificazione, obbligatorio nel momento dell’acquisto o locazione di un immobile. In particolare contiente i seguenti dati:

  • quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si ipotizza possa essere utilizzata per soddisfare le richieste energetiche dell’edificio in condizioni standard di funzionamento. Tale valore viene espresso in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale;
  • climatizzazione invernale e estiva (riscaldamento e raffrescamento);
  • preparazione dell’Acqua Calda Sanitaria (ACS) per usi igienico-sanitari;
  • ventilazione;
  • illuminazione, impianti ascensore e scale mobili per il settore terziario.

Modello di APE utilizzato per la regione Lombardia

La regione Lombardia, a partire dal 1º ottobre 2015, si è dotata di un nuovo modello per l’Attestato di Prestazione Energetica (DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015), così come riportato in figura:

Modello di APE utilizzato in Lombardia

Nel nuovo APE sono riportati:

  • dati generali dell’immobile: destinazione d’uso, oggetto dell’attestato, dati identificativi e servizi energetici presenti;
  • prestazione energetica globale e del fabbricato: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren) in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonchè la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’unità immobiliare, che va da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente);
  • prestazione energetica degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell’energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard;
  • interventi migliorativi raccomandati: questa sezione contiente gli interventi raccomandati ai fini di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare e il conseguente risultato conseguibile in termini di classe energetica;.
  • altri dati di dettaglio del fabbricato e degli impianti inseriti dal certificatore nelle schermate del software di calcolo;
  • dati del certificatore.

In quali casi bisogna dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica

Diversi sono i casi in cui è obbligatorio avere l’APE. Senza entrare troppo nel dettaglio (per una informazione completa potete visitare la seguente pagina: APE OBBLIGHI DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE) occorre produrre l’Attestato nei casi di:

  • nuova costruzioni e ampliamenti;
  • ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello;
  • edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con supeficie utile superiore a 250 mq;
  • contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus;
  • contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici;
  • trasferimento a titolo oneroso;
  • contratti di locazione nuovi o rinnovati.

Sanzioni previste per non conformità degli APE: DGR X/5900 del 28/11/2016

La DGR X/5900 ha stabilito le sanzioni a carico dei soggetti che sono stati incaricati di redigere l’APE (Certificatore Energetico) o di dotarsene per adempiere agli obblighi previsti dalla legge vigente (venditore, locatore,..). Nel dettaglio queste sono le sanzioni previste per ogni soggetto:

  • certificatore energetico: in caso di assegnazione di classe superiore le sanzioni saranno comprese tra 500 e 2000 € a cui vanno aggiunti 10 €/mq; in caso di assegnazione di classe superiore;
  • progettista: sanzioni comprese tra 2000 e 5000 €, maggiorate del 50% in caso di realizzazione di interventi non ammissibili;
  • direttore lavori: le sanzioni vengono applicate in caso di omessa presentazione al Comune di asseverazione di conformità oppure in caso di realizzazione di opere in difformità dalla Relazione Tecnica, con valori compresi tra i 5000 ed i 15000 €. Tali sanzioni potranno essere raddoppiate in caso di violazione delle norme FER e risparmio energetico;
  • venditore: l’omessa allegazione dell’APE all’atto notarile comporterà una sanzione tra i 5000 ed i 20000 €;
  • locatore: l’omessa allegazione dell’APE al contatto di locazione comporterà una sanzione tra i 2500 ed i 10000 €;
  • responsabile annuncio immobiliare: nel caso di mancata indicazione dei parametri energetici nell’annuncio immobiliare, la sanzione prevista sarà compresa tra i 1000 ed i 5000 €;
  • aggiudicatario di un Servizio di Energia: nel caso di omessa consegna dell’APE le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 500 ed i 2000 €.

Nel DGR X/5900 sono indicati anche i criteri e le modalità di accertamento per la verifica della conformità dell’APE, che possono arrivare fino all’accertamento di 3º livello che prevede controlli con rilievo in loco. Per maggiori informazioni vi invito a scaricare il testo integrale della DGR X/5900.

Domande frequenti sulla certificazione energetica

Concludo l’articolo con alcuni chiarimenti applicativi fatti dalla Regione Lombardia e con i quesiti più frequenti che mi vengono posti da coloro che richiedono la certificazione energetica:

  • Indicazione degli interventi migliorativi: l’omessa indicazione degli interventi migliorativi costituisce un inadempimento da parte del certificatore energetico. Solo nel caso di edifici di classe A3 e A4 potrà indicare che ulteriori interventi migliorativi non sarebbero convenienti in termini di costi/benefici.
  • Libretto d’impianto: dovrà essere allegato all’APE e consegnato all’acquirente, ma non c’è obbligo di allegarlo all’atto di compravendita.
  • Verifica dell’accreditamento di un certificatore energetico: per quanto riguarda la Regione Lombardia è sufficiente accedere alla seguente pagina del Cened: Trova il Certificatore.
  • Come faccio a verificare se la mia unità immobiliare è già dotata di APE?: a volte capita, soprattutto nel caso di appartamenti in edifici condominiali, che per diversi motivi non sappiamo se il condominio si è già dotato di un Attestato di Prestazione Energetica che includa anche la nostra unità abitativa. Sia il certificatore che il proprietario dell’immobile possono verificare l’esistenza dell’Attestato direttamente dal sito del Cened: Visura APE.
  • È obbligatorio effettuare il sopralluogo presso l’edificio oggetto di certificazione?: assolutamente si. Il sopralluogo serve al Certificatore Energetico per il reperimento dei dati utili alla redazione dall’Attestato. Occorre sempre diffidare da coloro che rilasciano l’APE senza effettuare il sopralluogo. Il certificatore deve inoltre avere accesso a tutti gli ambienti riscaldati e al locale tecnico (caldaia centralizzata).
  • Esiste ancora l’autocertificazione nel caso si dichiari che l’unità immobiliare si in classe G?: nonostante siano passati diversi anni da quando non è più ammissibile, ogni tanto mi viene posta questa domanda dai non addetti al settore, che ovviamente non conoscono le normative vigenti. L’autocertificazione non è più ammissibile.
  • Quanto mi costa un APE?: il costo del certificato può variare da provincia a provincia. Lasciando perdere coloro che ti chiedono 40 € per redigere un Attestato (ulteriori commenti sono inutili), il costo di un APE varia in funzione delle dimensioni dell’unità immobiliare da certificare, della complessità del sistema edificio-impianto e della documentazione resa disponibile dal cliente.
  • Validità dell’APE: come indicato al punto 11.8 del DDUO 6480/15 l’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel Catasto Energetico Edifici Regionale. Nel caso di interventi che vadano a modificare la prestazione energetica dell’unità immobiliare l’idoneità dell’attestato decade prima dei 10 anni. Lo stesso accade nel caso di variazione della destinazione d’uso oppure quando non siano state effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio. In caso di omesso controllo della caldaia l’Attestato di Certificazione Energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.

Richiedi preventivo APE
Per richiedere un preventivo per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica è sufficiente cliccare sul seguente link: richiedi preventivo APE oppure potete contattare direttamente l’ing. Stefano Basso al numero 3517828816


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